31.07.2019
Ideas
Videosorveglianza e privacy in condominio
La sicurezza è un tema dibattuto e spesso per preservarla i singoli cittadini ricorrono a sistemi di videosorveglianza personali. Ma quando queste attività ledono la privacy altrui?

La collocazione di impianti di videosorveglianza all’interno dei condomini è tema di grande attualità ed è soggetto a normative restrittive in merito alla privacy. Spesso, l’utilizzo di telecamere private è la soluzione che i condomini trovano per tutelarsi da furti e pericoli. Ma la collocazione di impianti di videosorveglianza sulle mura esterne o interne ai palazzi è lecita?

La questione Privacy

La questione diventa delicata. È facile imbattersi in telecamere di video sorveglianza ma quali sono i limiti imposti dal Garante della Privacy

La normativa determina che la decisione di installare telecamere di sorveglianza deve essere presa all’unanimità in assemblea condominiale. Nel caso venga installato un sistema di videosorveglianza per controllare le aree comuni del condominio, è necessario adottare tutte le misure previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza:

  • Le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli;
  • Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, non superiore alle 24-48 ore, che varierà anche in funzione di specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività;
  • Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.);
  • I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza così che vi possano accedere solo persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Può accadere che non tutti i condomini siano d’accordo, in questo caso cosa si può fare? Il singolo vicino può decidere di installare autonomamente il sistema di controllo anche senza segnalare la presenza del sistema con un cartello, ma rispettando alcune indicazioni:

  • orientare le telecamere in modo da riprendere esclusivamente ciò che è strettamente necessario, 
  • inquadrare solo la porta della propria abitazione e non tutto il pianerottolo, 
  • inquadrare solo l’ingresso dello stabile e non tutta la strada, 
  • inquadrare esclusivamente il proprio posto auto. 

Il non rispetto di queste regole viola la normativa sulla privacy ed espone il singolo a sanzioni sia civili, sia penali.

Il caso di Chieti

Alcuni condomini sono stati dichiarati colpevoli dal Tribunale di Chieti del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), a seguito dell’installazione sui muri perimetrali del condominio di telecamere di videosorveglianza. Il reato è scaturito dal fatto che le inquadrature di tali telecamere riprendessero zone aperte al pubblico transito, avendo così una continua visibilità sugli abitanti della zona e sulle loro attività. La Corte di Cassazione, con pronuncia del 13 maggio 2019, n. 20527, ha però annullato la condanna e dichiarato lecita l’installazione di sistemi di videosorveglianza che riprendano il pubblico transito, perché utili a tutelare gli abitanti del condominio. I controlli del passaggio pubblico sono stati dichiarati, in questo caso, legittimi poiché gli illeciti (schiamazzi, parcheggio delle auto fuori dalle aree di sosta consentite; deiezioni animali abbandonate dinanzi al cancello delle abitazioni) erano stati in precedenza perseguiti attraverso denunce ed esposti alle autorità competenti.

Videosorveglianza: a chi rivolgersi?

Per non incorrere in pesanti sanzioni è sempre consigliato rivolgersi ad esperti del settore che possono non solo consigliare le migliori tecnologie disponibili ma anche installare le telecamere e limitare l’angolo visuale solamente agli spazi di pertinenza nel totale rispetto della normativa vigente. Qualora infatti le telecamere non fossero installate correttamente, scatterebbe il reato di «interferenze illecite nella vita privata».La sanzione prevista è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni. In più il giudice può condannare il colpevole al risarcimento del danno morale nei confronti di chi è stato segretamente spiato.

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